(massima n. 1)
In tema di redditi di impresa, la deducibilità dei costi inerenti all'attività di impresa va apprezzata secondo un giudizio di tipo qualitativo, con la conseguenza non rilevano valutazioni in termini di utilità o di vantaggio, afferenti ad un giudizio quantitativo, e neppure in termini di congruità del costo. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto deducibile, in quanto inerente all'attività esercitata, la percentuale aggiuntiva di fatturato che la contribuente era tenuta contrattualmente a corrispondere alla società controllante in caso di mancato raggiungimento di un certo numero annuale di acquisti, a copertura dei costi fissi sostenuti dalla fornitrice).