(massima n. 1)
In tema di imposte sui redditi, ai fini della deducibilitą dei costi relativi ad una futura attivitą imprenditoriale, il contribuente ha l'onere di dimostrarne l'inerenza, ovvero la natura preparatoria rispetto all'attivitą d'impresa che ha dichiarato di voler avviare e l'effettivitą di detta attivitą, in particolare ove risulti che egli ne eserciti, in concreto, una diversa. (Fattispecie in cui la S.C., in applicazione del principio, ha annullato la sentenza impugnata che aveva ritenuto legittima la deduzione dei costi sostenuti per un immobile destinato ad agriturismo, la cui attivitą non era stata mai avviata, da parte di un imprenditore che svolgeva attivitą florovivaistica).