(massima n. 1)
In tema di accertamento dei redditi di impresa, non integra la violazione dell'art. 75 (ora 109) del d.P.R. n. 917 del 1986 la circostanza che l'ufficio si limiti a recuperare soltanto i costi fittizi, senza poi abbattere i pretesi maggiori ricavi fittiziamente dichiarati; esiste infatti un principio di tipicitą degli atti di accertamento, nel cui ambito, fatta eccezione per i provvedimenti adottati in via discrezionale in autotutela o su richiesta di rimborso, non sono previsti provvedimenti finalizzati alla riduzione del debito d'imposta dichiarato dal contribuente.