(massima n. 1)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, in virtł dell'art. 2, comma 6-bis, del d.l. n. 90 del 1990 (conv., con modif., dalla l. n. 165 del 1990), avente, come norma interpretativa, efficacia retroattiva, sia l'art. 74 del d.P.R. n. 597 del 1973 che l'art. 75 (ora 109, comma 5) del d.P.R. n. 917 del 1986 devono intendersi nel senso che le spese e i componenti negativi sono deducibili anche se non risultino dal conto dei profitti e delle perdite, purché siano almeno desumibili dalle scritture contabili. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva attribuito valore di prova, ai fini della compressione dei ricavi, alla comunicazione IVA, non potendo essa considerarsi scrittura contabile sistematica, a differenza di quelle obbligatorie per legge).