(massima n. 1)
In tema di imputazione dei componenti negativi del reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 75, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986 (nel testo vigente "ratione temporis"), in assenza di diverse disposizioni specifiche, nel caso di incertezza nell'an o di indeterminabilitą nel quantum di detti componenti, si applica, in deroga al generale principio di competenza, il principio di cassa, secondo cui gli stessi possono essere imputati all'esercizio in cui ne diviene certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare, qualora di tali qualitą fossero privi nel corso dell'esercizio di competenza.