(massima n. 1)
In ipotesi di leasing immobiliare a mezzo di contratto di appalto, cosģ come avviene per il leasing finanziario, l'agevolazione di cui all'art. 3 del d.l. n. 357 del 1994, convertito con modificazioni, nella legge n. 489 del 1994, concepita in termini di parziale detassazione del reddito d'impresa per i soli periodi d'imposta relativi agli anni 1994 e 1995, opera in favore dell'utilizzatore per l'intero costo complessivo dell'investimento e non soltanto sull'ammontare del corrispettivo parzialmente pagato in sede di stati di avanzamento nell'esercizio ricadente nel periodo di imposta interessato dalla suddetta legge, cosģ assicurandosi l'equiparazione fiscale tra le scelte aziendali d'investimento attraverso acquisto dei beni strumentali in proprietą o tramite i predetti contratti. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia, 17/02/2009).