(massima n. 1)
In tema di imposte sui redditi, i cosiddetti addebiti "intercompany", avvenuti in forza di specifiche clausole contrattuali, che hanno la funzione di rafforzare il vincolo sinallagmatico, incentivare gli acquisti e liquidare preventivamente la prestazione accessoria per il mancato raggiungimento degli obiettivi pattuiti, integrano costi deducibili ai sensi dell'art. 75 (ora 109), comma 5, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto inerenti al concreto esercizio dell'impresa e funzionali alla produzione del relativo reddito. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto deducibili le somme corrisposte, in forza di apposita clausola contrattuale, dalla societą controllata ed acquirente alla societą controllante e fornitrice per il mancato raggiungimento dell'obiettivo annuale di fatturato concordato). (rigetta, Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna, 14/11/2006)