(massima n. 1)
In tema di imposte sui redditi, e con riferimento alla determinazione del reddito d'impresa, il principio, desumibile dall'art. 75 (attuale 109), primo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, secondo il quale č esclusa la deducibilitā delle provvigioni spettanti all'agente non ancora dovute né determinate nel loro ammontare, in quanto contrattualmente condizionate al buon fine delle prestazioni, e, dunque, non ancora sorrette dal requisito della certezza, normativamente prescritto ai fini dell'imputabilitā ai costi di esercizio, trova applicazione anche nell'ipotesi in cui le parti legittimamente pattuiscano, alla luce della nuova formulazione dell'art. 1748 cod. civ. ed in deroga alla previsione generale, che il diritto dell'agente alle provvigioni maturi solo "al buon fine" dell'affare e non nel momento in cui il proponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Toscana Sez. dist. Livorno, 03/04/2008)