(massima n. 1)
In tema di IRPEG l'assoggettamento ad imposta dei proventi dell'appalto di un'opera pubblica per la cui realizzazione sia stata costituita una societą consortile comporta che alle singole societą socie restano imputabili, fra i ricavi, i corrispettivi dovuti dal committente, mentre alla societą consortile sono riferite, nella voce "costi", le spese sostenute per l'esecuzione unitaria dei lavori e, tra i "ricavi", i contributi versati "pro quota" dalle societą socie a copertura di tali spese; i costi sostenuti per ripianare le perdite della societą consortile sono poi deducibili, ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. n. 917 del 1986, se e nella misura in cui siano correttamente imputati al conto profitti e perdite, sempre che ne sia certa l'esistenza e comprovata l'inerenza, sulla base di un documento di supporto da cui siano ricavabili importo e ragione della spesa, non risultando sufficiente, a tal fine, l'obbligo statutario dei consorziati di ripianare i costi di gestione dell'impresa, che debba chiudere in pareggio ai sensi dell'art. 23 bis della legge n. 584 del 1977; in presenza di tali condizioni, il disconoscimento dei costi effettuato nei confronti della societą consortile non consente all'Ufficio di ritenere imponibili, al tempo stesso, quali ricavi, le somme versate dalle societą consorziate, verificandosi altrimenti una doppia imposizione. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. L'Aquila, 28 luglio 2004).