(massima n. 1)
In tema di imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito d'impresa, l'esistenza di una regolare contabilitą impedisce soltanto il ricorso all'accertamento sintetico, ma non impone all'Amministrazione finanziaria di riconoscere l'esistenza di costi registrati nelle scritture contabili o la loro inerenza, non incombendo all'Ufficio, ma al contribuente che ne invoca la deducibilitą, l'onere di provare l'esistenza dei fatti che danno luogo ad oneri e costi deducibili, ivi compresi i requisiti dell'inerenza e dell'imputazione di ricavi ad attivitą produttive. A tal riguardo, l'intervenuta abrogazione, ad opera dell'art. 5 del d.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695, del limite probatorio derivante dall'art. 75, comma sesto, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che precludeva la possibilitą di provare l'esistenza di costi, altrimenti deducibili, che non fossero stati regolarmente registrati, ha determinato un ampliamento delle facoltą di prova del contribuente, che, in virtł del principio "tempus regit actum", trova applicazione anche nei procedimenti pendenti, quale che sia la normativa che regola i profili sostanziali del contenzioso. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Bari, 22 Ottobre 1999)