(massima n. 1)
In tema di accertamento dei redditi di impresa, non integra la violazione dell'art. 75 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 la circostanza che l'ufficio si limiti a recuperare soltanto i costi fittizi, senza poi abbattere i pretesi maggiori ricavi fittiziamente dichiarati. Esiste infatti un principio di tipicitą degli atti di accertamento, nel cui ambito, fatta eccezione per i provvedimenti adottati in via discrezionale in autotutela o su richiesta di rimborso, non sono previsti provvedimenti finalizzati alla riduzione del debito d'imposta dichiarato dal contribuente. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Milano, 19 Novembre 1999).