(massima n. 1)
In tema di accertamento dei redditi di impresa, l'esistenza dei presupposti per l'accertamento induttivo (nella specie, l'inattendibilità dell'intera contabilità, ai sensi dell'art. 39, secondo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) non comporta l'obbligo dell'ufficio ad una ricostruzione del reddito in modo totalmente svincolato dalle scritture dell'imprenditore. (Nella fattispecie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della commissione tributaria regionale, la quale aveva ritenuto legittimo l'operato dell'Ufficio, che, pur essendo legittimato all'accertamento induttivo, si era limitato a ritenere che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di determinati costi). (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Milano, 9 Luglio 1999).