(massima n. 1)
In tema di imposte sui redditi, l'art. 2, nono comma, del d.l. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, nel prevedere, relativamente agli anni 1985, 1986 e 1987, per le imprese in contabilitą semplificata, la determinazione forfettaria del reddito d'impresa, consente tuttavia agli uffici finanziari di procedere ad accertamento induttivo, anche nei confronti dei contribuenti che fruiscono di tale regime agevolato, introducendo quindi elementi extra contabili in presenza di una contabilitą pił elementare di quella ordinaria, senza che sia tuttavia necessario dimostrare in essa la sussistenza di specifiche infedeltą o inesattezze, fondandosi l'accertamento sulla ricostruzione induttiva dei ricavi, deducendo da questi i costi inerenti, a norma dell'art. 75, numeri 4 e 5, t.u.i.r. Una siffatta procedura - consentita altresģ in via generale per le imprese minori dall'art. 39, ultimo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 - prescinde necessariamente dalla disciplina di favore, come tale di natura eccezionale, prevista del detto d.l. n. 853 del 1984, le cui indicazioni, in materia di deduzione forfettaria dei costi, non possono cumularsi con le deduzioni applicate in forza della disciplina ordinaria, cui si rapporta l'attivitą accertativa di tipo induttivo. (cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. Napoli, 16 Aprile 1999).