(massima n. 1)
In materia di imposte sui redditi e con riguardo al reddito di impresa, l'art. 75, comma secondo, lett. c), del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza - con criterio sostanzialmente eguale a quello adottato in materia di IVA per stabilire la data di effettuazione delle operazioni (art. 6 d.P.R. n. 633 del 1972 e succ. mod.) -, stabilisce che i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per quanto riguarda i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, fissando quali criteri inderogabili per l'individuazione dell'effetto traslativo "la data della consegna" o "la data della spedizione", con palese riferimento giuridico alla consegna ed alla spedizione di beni mobili regolate, rispettivamente, dal primo e dal secondo comma dell'art. 1510 cod. civ.. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Roma, 20 Aprile 1999).