(massima n. 1)
Il danno per inadempimento dell'acquirente nei contratti di fornitura di merci genericamente determinate, consistente nel mancato guadagno dell'impresa fornitrice, č presunto e va risarcito in base alla ricostruzione ideale degli utili che il venditore avrebbe potuto ragionevolmente conseguire dalla regolare esecuzione del contratto, indipendentemente dalla prova che le merci stesse siano rimaste invendute dovendosi considerare che l'impresa venditrice, tanto se commerciante, quanto se produttrice, ha la possibilitā, entro certi limiti, di aumentare la produzione o i rifornimenti, e tale aumento č impedito dalla mancata esecuzione del contratto.