(massima n. 1)
I «minori» in favore dei quali l'art. 37, terzo comma, della Costituzione sancisce il diritto alla paritą di trattamento retributivo a paritą di lavoro rispetto agli altri lavoratori, con la conseguenza della nullitą del patto della contrattazione collettiva di categoria che neghi rilevanza al servizio dai medesimi prestato per gli scatti di anzianitą, sono coloro che non hanno raggiunto l'etą fissata per l'acquisto della piena capacitą di agire: quindi nel vigore dell'art. 2 c.c. prima della modifica introdotta dalla L. n. 39 del 1975 «minori» erano coloro che non avevano raggiunto gli anni ventuno, e non invece solo coloro che non avevano raggiunto gli anni diciotto, previsti per l'acquisto della capacitą d'agire in materia di lavoro dall'originario art. 3 c.c., norma soltanto derogatoria alla regola stabilita dall'art. 2 cit. e non attributiva di una capacitą d'agire di carattere generale.