(massima n. 1)
In tema di imposte sui redditi, non è necessario, al fine di ritenere deducibili le perdite sui crediti quali componenti negative del reddito d'impresa, che il creditore fornisca la prova di essersi positivamente attivato per conseguire una dichiarazione giudiziale dell'insolvenza del debitore e, quindi, l'assoggettamento di costui ad una procedura concorsuale, essendo sufficiente che tali perdite risultino documentate in modo certo e preciso, atteso che secondo il disposto dell'art. 66, comma terzo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le perdite sono deducibili, oltre che se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali, quando, comunque, risultino da elementi certi e precisi; ne discende che in ipotesi di rapporti con operatori stranieri, al fine di stabilire la certezza della perdita, non può pretendersi la declaratoria di insolvenza del debitore, dovendosi avere riguardo all'esistenza di convenzioni internazionali vincolanti anche lo Stato del debitore, idonee a perseguire il debitore stesso per ottenere il pagamento del debito. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Ancona, 14 Maggio 2001).