(massima n. 1)
In tema di imposte sul reddito d'impresa, l'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (applicabile nella specie "ratione temporis") prevede che le erogazioni liberali siano deducibili soltanto se effettuate a favore di specifici soggetti (requisito soggettivo) ed entro determinati limiti di ammontare (requisito oggettivo). Tali condizioni hanno carattere tassativo, sia in quanto detta disposizione costituisce una deroga al principio stabilito dall'art. 74, comma secondo, del medesimo decreto (in forza del quale "i costi e gli oneri sono deducibili se ed in quanto si riferiscono ad attivitą da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa"), sia a fronte dello specifico disposto del comma terzo dello stesso art. 60, per cui le liberalitą diverse da quelle considerate non sono ammesse in deduzione. Deve pertanto escludersi che una banca cooperativa possa, per tale sua qualitą, operare ai fini fiscali variazioni in diminuzione per somme da essa assegnate ad opere di beneficenza e di pubblica utilitą in carenza dei predetti requisiti, restando irrilevante la circostanza che tali variazioni rispettino le prescrizioni dettate dalla Banca d'Italia per la redazione dei bilanci delle aziende di credito ai sensi dell'art. 32 del r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375 (all'epoca vigente). (rigetta, Comm. Trib. Reg. Bari, 13 Settembre 1999).