(massima n. 1)
Il principio secondo cui la trasformazione di una societą di persone in societą di capitali non dą luogo ad un nuovo ente, ma integra una mera mutazione formale di un'organizzazione, che sopravvive alla vicenda della trasformazione senza soluzione di continuitą, trova applicazione anche al fenomeno inverso (trasformazione, c.d. regressiva, di societą di capitali in societą di persone), ed anche ai mutamenti intervenuti nell'ambito di ognuno dei due tipi di societą, come nell'ipotesi di trasformazione di una societą in accomandita semplice in una societą che, essendo rimasta ferma l'identitą e l'integritą dell'impresa commerciale gią gestita nella forma precedente, deve qualificarsi come irregolare, ancorché nel relativo atto sia stata qualificata "semplice", dovendo escludersi, in ogni caso, la possibilitą di equiparare il soggetto risultante dalla trasformazione ad una persona fisica, in quanto tale assimilazione comporterebbe uno stravolgimento dei principi che regolano la diversitą dei soggetti di diritto e dei relativi statuti. (Cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Venezia, 17 Maggio 2000).