(massima n. 1)
La trasformazione di una società da un tipo ad un altro previsto dalla legge, ancorché connotato di personalità giuridica, non si traduce nell'estinzione di un soggetto e correlativa creazione di uno nuovo in luogo di quello precedente, ma configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto; essa comporta, in particolare, soltanto una variazione di assetto e di struttura organizzativa, la quale non incide sui rapporti sostanziali e processuali facenti capo alla originaria organizzazione societaria. Pertanto, la circostanza che nell'atto introduttivo dell'impugnazione sia stata indicata come parte istante la società anteriore alla trasformazione è ininfluente, purché non induca incertezza sull'identificazione della parte impugnante e l'impugnazione sia stata proposta da procuratore dotato di "ius postulandi" per averne avuto il relativo potere dal legale rappresentante all'epoca abilitato a rilasciare la procura in nome e per conto della società. (Nella specie, la Corte, sulla scia del principio come sopra affermato, ha ritenuto in concreto ininfluente che nel ricorso per cassazione figurasse come istante la precedente società, in quanto proprio il controricorrente, nel contestare la validità e l'ammissibilità dell'iniziativa avversaria, aveva richiamato la "trasformazione", mostrando di averne piena contezza). (Rigetta, App. Lecce, 31 Gennaio 2002).