(massima n. 1)
In tema d'imposte sui redditi, la detrazione del credito d'imposta sui dividendi tassati all'estero spetta, ai sensi del combinato disposto degli art. 15 e 96 bis del d.P.R. n. 917 del 1986 (nella formulazione applicabile "ratione temporis") soltanto con riferimento a quella percentuale di dividendi esteri che concorre alla formazione della base imponibile in Italia, pari al 40 per cento in ipotesi degli utili percepiti da societą con sede in paesi extracomunitari ed al 5 per cento nel caso degli utili corrisposti da societą con sede in paesi comunitari.