(massima n. 1)
In tema di determinazione del reddito d'impresa, la disciplina antielusiva (che regola il cd. "transfer pricing") dettata dall'art. 76, comma 5, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, secondo il quale i componenti di reddito derivanti da operazioni con societą non residenti nel territorio dello Stato che, direttamente o indirettamente, controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societą che controlla l'impresa, sono valutati in base al "valore normale" dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni ricevuti, fa rinvio ai criteri fissati dall'art. 9 dello stesso TUIR che, nella seconda parte del comma 4, indica per la determinazione del valore normale dei beni il "riferimento (..) ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito beni o servizi (..) tenendo conto degli sconti d'uso", questi ultimi da individuarsi in quelli usualmente praticati sui propri listini per le operazioni concluse in condizioni di libera concorrenza, cioč con soggetti estranei al proprio gruppo economico e non, quindi, nelle riduzioni percentuali del prezzo praticate nei soli rapporti infragruppo (le c.d. "remise"). (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Milano, 08/03/2005).