(massima n. 1)
Il mero omesso deposito del bilancio in fase di liquidazione per oltre tre anni consecutivi, da cui consegua la cancellazione d'ufficio della societā dal registro delle imprese, non costituisce presunzione grave, precisa e concordante di rinuncia al credito di cui la societā č titolare e non č qualificabile come negozio di remissione del debito. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/03/2018).