(massima n. 1)
La totale mancanza di contabilitā sociale (o la sua tenuta in modo sommario e non intelligibile) č, di per sé, giustificativa della condanna dell'amministratore al risarcimento del danno, in sede di azione di responsabilitā promossa dalla societā a norma dell'art. 2392 cod. civ., vertendosi in tema di violazione da parte dell'amministratore medesimo di specifici obblighi di legge, idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio sociale; al di fuori di tale ipotesi, che giustifica l'inversione dell'onere della prova, resta a carico del curatore l'onere di provare il rapporto di causalitā tra la condotta illecita degli amministratori e il pregiudizio per il patrimonio sociale. (Rigetta, App. Napoli, 08/10/2004).