(massima n. 1)
In tema di agevolazioni tributarie, la soppressione della ritenuta alla fonte per talune obbligazioni e titoli similari, introdotta dall'art. 1 del d.lgs. 1° gennaio 1996, n. 289, non si applica agli interessi, premi ed altri frutti dei titoli senza cedola emessi anteriormente al 1° gennaio 1997, aventi una durata non superiore ai dodici mesi (nella specie Buoni Ordinari del Tesoro), per i quali, ai sensi del successivo art. 12, comma 2, resta ferma la previgente disciplina di cui all'art. 1 del d.l. 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759, che, nel prevedere la ritenuta alla fonte, esclude l'esenzione ex art.31 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Roma, 21/02/2006).