(massima n. 1)
In tema di determinazione del reddito di impresa, deve ritenersi errata la valutazione al costo delle rimanenze finali di lavori in corso di esecuzione sulla base di un contratto di appalto di durata ultrannuale, giacché il principio generale di valutazione al costo dei prodotti in corso di lavorazione, enunciato dall'art. 62 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, viene derogato dalla disciplina di cui all'art. 63 dello stesso decreto (applicabile nella specie "ratione temporis"), la quale dispone la valutazione secondo i corrispettivi pattuiti - e quindi sostanzialmente al valore di mercato - delle opere previste come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale in contratti di appalto, le quali sono considerate "rimanenze" finali di ciascun periodo di imposta al termine del quale sono in corso di esecuzione e giacenze iniziali del periodo successivo. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Bari, 9 Aprile 1998).