(massima n. 1)
In tema di imposta di registro, la riduzione del capitale sociale per esubero, con rimborso ai soci di somme di denaro proporzionali alle rispettive quote, non č qualificabile come assegnazione ai soci, assoggettabile ad imposta proporzionale ai sensi dell'art. 4, lettera d), della parte I della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, rientrando invece tra le modifiche statutarie di cui alla lettera c) del medesimo articolo, che soggiacciono ad imposta in misura fissa: tale operazione, infatti, diversamente dall'assegnazione del residuo che consegue alla liquidazione della societą, costituisce un atto di organizzazione orientato ad una pił sana gestione mediante la liberazione di una parte del capitale di rischio, e non comporta pertanto un trasferimento di ricchezza, potendo essere realizzata anche mediante la liberazione dei soci dall'obbligo di eseguire i versamenti ancora dovuti, la cui sottoposizione ad un regime tributario differenziato risulterebbe d'altronde priva di ragionevolezza. (Rigetta, Comm. Trib. Reg. Bolzano, 15 Giugno 1999).