(massima n. 1)
In tema d'imposta di registro, la distribuzione ai soci del fondo sovrapprezzo azioni, in quanto si esaurisca in un mero rimborso di capitale, giā assoggettato ad imposta all'atto del conferimento, non costituisce un trasferimento di ricchezza, ma solo una restituzione di capitale esuberante - ossia in eccesso rispetto ai mezzi necessari per il conseguimento dello scopo sociale -, e non č quindi qualificabile come assegnazione, soggetta ad imposta proporzionale ai sensi dell'art. 4, lettera d), della parte I della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. (Cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. Milano, 21 Febbraio 2000).