(massima n. 1)
In tema di determinazione del reddito d'impresa, l'art. 2426 cod. civ. (nel testo applicabile nella specie "ratione temporis"), prevedendo che le spese di impianto e di ampliamento possono estinguersi mediante ammortamento annuale "entro un periodo non superiore a cinque anni", individua il quinquennio come periodo massimo di ammortamento, senza però prevedere alcun periodo minimo, restando perciò salva la facoltà della società di estinguere le spese stesse in un periodo più breve ovvero anche in un solo anno. Ne consegue che il costo ad utilizzazione pluriennale riferibile ad una delibera di aumento del capitale, anche a voler ammettere un'applicazione analogica del citato art. 2426 cod. civ., non è deducibile solo in cinque anni e per quote costanti del venti per cento per ciascun periodo d'imposta. (Rigetta, Comm. Trib. Reg. Torino, 19 Ottobre 1999).