(massima n. 1)
Ai fini della valutazione della pertinenza di un atto degli amministratori di una societā di persone all'oggetto sociale (analogamente a quanto avviene per le societā di capitali), il criterio da seguire č quello della strumentalitā, diretta o indiretta, del primo rispetto al secondo, mentre non č sufficiente il criterio dell'astratta previsione, nello statuto, del tipo di atto posto in essere: da un lato, infatti, l'elencazione statutaria di atti tipici mai potrebbe essere completa, attesa la serie di atti che possono essere funzionali all'esercizio di una determinata attivitā; dall'altro, anche l'espressa previsione statutaria di un atto tipico non assicura che lo stesso sia in concreto rivolto allo svolgimento di quella attivitā. Né, rileva, infine, la buona fede del terzo, ai sensi dell'art. 2298, comma 1, c.c., non trattandosi della violazione di specifici limiti al potere rappresentativo degli amministratori, bensė dello stesso limite generale dell'oggetto sociale. (Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 11/01/2012).