(massima n. 1)
Alla stregua dell'art. 1 della legge 2 aprile 1958, n.339, l'elemento caratterizzante il rapporto di lavoro domestico č la prestazione finalizzata al funzionamento della vita familiare per soddisfare un bisogno personale del datore e non costituisce strumento per l'attivitā professionale da lui prestata. Ne consegue che la normativa sul lavoro domestico non č applicabile quando, come nella specie, il precettore o l'istitutore svolge la sua opera, non giā per le necessitā personali del datore, ma per il funzionamento dell'attivitā istituzionale e professionale da questi svolta, di gestione di una comunitā alloggio per minori.