(massima n. 1)
I contratti di "colonia ad meliorandum" - che prevedono l'esecuzione di nuove piantagioni, qualora si riferiscano a terreni a cultura agrumicola, sono disciplinati, per le provincie siciliane, dal patto collettivo del 28 febbraio 1938, che stabilisce, per essi, la durata minima di ventinove anni, condizionandone peraltro la validità all'esistenza dell'atto scritto. Ne consegue che, qualora le parti abbiano redatto una scrittura prevedendo l'esecuzione di lavori di trasformazione dei terreni in agrumeto e la costituzione successiva di detta colonia mediante la stipula di regolare atto notarile, ove tale atto non sia stato posto in essere ma il rapporto tra esse sia proseguito per effetto della legislazione vincolistica e della mancata disdetta, detto rapporto può essere correttamente qualificato dal giudice di merito quale "colonia parziaria con clausola migliorataria" e non come "colonia ad meliorandum". (Rigetta, App. Catania, 2 Luglio 2002).