(massima n. 1)
In tema di imposte sui redditi, l'obbligo di operare le ritenute sulle provvigioni, "comunque denominate", per le prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di agenzia, previsto dall'art. 25-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, opera anche con riferimento alla parte erogata a titolo di rimborso spese, se aventi carattere continuativo ed abituale e dirette a soddisfare, a titolo remunerativo, esigenze intrinsecamente attinenti alle prestazioni cui č contrattualmente tenuto l'agente, con esclusione invece di quella parte erogata per spese non legate da una tale stretta relazione funzionale e motivate da esigenze di carattere contingente, in quanto non ordinariamente ricorrenti. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso sentenza che aveva ritenuto operanti le ritenute anche con riferimento alle spese di trasporto della merce dalla sede del consorzio al deposito degli agenti e da questi ultimi al domicilio dei clienti, per effetto dei contratti stipulati grazie all'attivitā degli agenti stessi).