(massima n. 1)
In tema di redditi cd. diversi, ai fini dell'imposizione di cui all'art. 81, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 1986, deve essere considerato il momento di conclusione del contratto (nella specie, conferimento a titolo oneroso del terreno in una società), nel quale sorge il diritto al pagamento del corrispettivo, senza che assuma rilevanza, nel sistema tavolare, quello in cui si verifica il trasferimento della proprietà con l'iscrizione dello stesso nel libro fondiario, poiché la tassazione non ricade sull'atto, né, tanto meno, sul suo effetto traslativo, bensì sul reddito che ne viene ricavato in termini di plusvalenza.