(massima n. 1)
In materia di imposte sui redditi, non devono essere dichiarati tra i redditi diversi i canoni percepiti dal concedente persona fisica per l'affitto di terreno a societą di capitali per uso agricolo, posto che, in virtł del combinato disposto degli artt. 29, comma 4, (ora art. 32, comma 4) del d.P.R. n. 917 del 1986 e 81, comma 1, lett. e), (ora art. 67, comma 1, lett. e) del medesimo d.P.R., la cui ratio consiste in un'agevolazione limitata agli imprenditori agricoli a titolo principale, emerge, per un verso (con riferimento all'affittuario), che l'esercizio di un'impresa agricola da parte di societą (diverse dalla societą semplice) non č produttiva di reddito agrario (ma di reddito d'impresa) e, per altro verso (con riferimento al locatore), che devono essere dichiarati fra i redditi diversi solo i canoni di affitto del terreno concesso a societą (diverse dalla societą semplice) per uso non agricolo.