(massima n. 1)
La sostituzione della cosa venduta, che in via coattiva è ammissibile solo nel caso previsto dall'art. 1512 c.c., cioè dell'azione di garanzia per buon funzionamento della cosa venduta, può trovare applicazione in via facoltativa in ipotesi di ordinaria azione redibitoria, con la condanna del venditore a sostituire l'oggetto difettoso con altro esente da vizi o, in mancanza, a restituire il prezzo e risarcire il danno, poiché l'ordine di sostituzione impartito in tale forma (non coercitiva) non è incompatibile con lo schema dell'azione redibitoria, nulla vietando che il venditore possa trovare conveniente la facoltativa sostituzione della cosa, anziché la restituzione del prezzo ed il risarcimento del danno, coercibile in via esecutiva.