(massima n. 1)
Con riferimento alla tassazione delle plusvalenze realizzate mediante la vendita di aree lottizzate edificabili pervenute al futuro cedente per donazione successiva all'inizio della lottizzazione, il valore normale dei terreni acquisiti gratuitamente (o dei fabbricati ivi costruiti), da assumere come prezzo di acquisto ai fini del calcolo della plusvalenza, va determinato con riferimento alla data di inizio della lottizzazione o delle opere ovvero della costruzione ai sensi dell'art. 82, comma 2, secondo periodo, del d.P.R. n. 917 del 1986 (nella formulazione applicabile "ratione temporis"). (rigetta, Comm. Trib. Reg. Lombardia, 10/06/2008).