(massima n. 1)
È manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.lgs. luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., ove stabilisce che non si applicano gli artt. 336, 337, 338, 339, 341, 342 e 343 cod. pen. quando il pubblico ufficiale abbia dato causa al fatto previsto negli stessi articoli eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni. Infatti, nell'ordinanza di rimessione si riscontrano gravi carenze nella descrizione della fattispecie e non risulta neppure se sussistano le condizioni per l'applicabilità della norma contestata nel giudizio principale.