(massima n. 1)
In tema di IRAP, l'esercizio per professione abituale, ancorchč non esclusiva, di attivitą di lavoro autonomo diversa dall'impresa commerciale costituisce, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, presupposto dell'imposta soltanto qualora si tratti di attivitą autonomamente organizzata. Il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed č insindacabile in sede di legittimitą se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente che eserciti attivitą di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilitą ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantitą che, secondo l'"id quod plerumque accidit", costituiscono nell'attualitą il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attivitą anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell'assenza delle predette condizioni. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva rigettato l'impugnazione del silenzio-rifiuto serbato dall'Amministrazione sull'istanza di rimborso presentata da un avvocato, limitandosi ad affermare astrattamente l'assoggettabilitą ad imposta dell'attivitą libero-professionale, senza indagare sulle modalitą concrete di esercizio della stessa). (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Bologna, 26 Maggio 2004).