(massima n. 1)
La garanzia del buon funzionamento delle cose vendute ex art. 1512 c.c. postula che si tratti di beni i quali anche non rientranti necessariamente nella categoria delle macchine, siano destinati a durare nel tempo ed abbiano una propria funzionalitą strumentale suscettibile, ove venga meno, di essere eventualmente ripristinata mediante riparazione come prevede espressamente il secondo comma dell'articolo citato, sicché essa non si attaglia alla vendita di cose consumabili, come nel caso di animali vivi destinati alla macellazione.