(massima n. 1)
In tema di vendita di cose mobili da trasportare da un luogo ad un altro, l'art. 1511 c.c. che fa decorrere il termine per la denuncia dei vizi dal ricevimento, impone un onere di diligenza a carico del compratore consistente nel dovere di esaminare con tempestivitą la cosa, ponendosi cosģ in grado di rilevarne i difetti eventuali all'occorrenza anche con un'indagine a campione.