(massima n. 1)
La ripetizione del patto di prova in successivi contratti di lavoro tra le medesime parti è ammissibile se, in base all'apprezzamento del giudice di merito, vi sia la necessità per il datore di lavoro di verificare, oltre alle qualità professionali, anche il comportamento e la personalità del lavoratore in relazione all'adempimento della prestazione, trattandosi di elementi suscettibili di modificarsi nel tempo per molteplici fattori, attinenti alle abitudini di vita o a problemi di salute. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva ritenuto legittima la prova perché giustificata dalla necessità imprenditoriale di verificare il contegno del lavoratore, da adibire a mansioni di portalettere già svolte, ma con contratti a termine di breve durata, risalenti nel tempo, nonché in ambito territoriale e con un bacino di utenza affatto diversi). (Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 13/08/2013).