(massima n. 1)
Con riferimento al rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, l'art. 6, comma 1, del contratto collettivo nazionale quadro in materia di procedure di conciliazione e arbitrato del 23 gennaio 2001, che fa riferimento all'impugnabilità delle sanzioni disciplinari dinanzi all'arbitro unico, così come integrato dall'art. 1 dell'accordo di interpretazione autentica del 13 novembre, 2001, il quale limita tale facoltà del lavoratore al termine di 20 giorni dall'applicazione della sanzione, delinea un sistema in cui alla facoltà del lavoratore corrisponde una situazione di soggezione dell'Amministrazione nella scelta della controparte, nel mentre alla limitazione temporale per l'esercizio di tale facoltà fa riscontro l'integrale potere dell'Amministrazione di aderire o meno alla richiesta di arbitrato; conseguentemente, la richiesta di impugnazione dinanzi all'arbitro unico in base al contratto quadro, di sanzione disciplinare non risolutiva del rapporto, formulate oltre il predetto termine, non vincola l'Amministrazione; tuttavia, laddove quest'ultima, pur non avendone l'obbligo, abbia aderito esercitando i poteri del privato datore di lavoro conferitile dall'art. 5 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può successivamente sollevare in alcun momento della procedura arbitrale l'eccezione di tardività per mancato rispetto del termine di 20 giorni, poiché ciò equivarrebbe ad una non più ammissibile revoca del consenso già prestato. (Cassa con rinvio, Trib. Bologna, 3 Febbraio 2004).