(massima n. 1)
Il rapporto di lavoro dei dipendenti addetti ad un servizio pubblico di trasporto ha natura pubblicistica qualora il servizio stesso sia espletato dal Comune non già mediante la costituzione di un'azienda speciale, autonoma e distinta rispetto alla propria organizzazione pubblicistica, ma mediante gestione diretta in economia, sicché quei dipendenti vengano ad essere stabilmente inseriti nell'ambito di detta organizzazione. In tale ipotesi, alla stregua dell'art. 45, diciassettesimo comma, del D.Lgs. n. 80 del 1998 ( il quale ha trasferito alla giurisdizione ordinaria le controversie in materia di pubblico impiego cosiddetto contrattualizzato),va tuttavia affermata la spettanza al giudice amministrativo di tutte quelle controversie insorte in relazione alla giuridica rilevanza dei fatti materiali e delle circostanze collocabili in epoca anteriore all'1 luglio 1998, data di entrata in vigore dello stesso D.Lgs. n. 80 del 1998. Il delineato regime della giurisdizione manifestamente non pone dubbi di illegittimità costituzionale in riferimento all'art. 76 Cost. per il sostanziale rispetto dei principi della delega; in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., per la intrinseca ragionevolezza della scelta operata dal legislatore delegato, rispondente a concrete esigenze di attenuazione del rischio di incremento eccessivo del numero delle controversie destinate a riversarsi sul nuovo giudice, e perciò anche al generale principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione; in riferimento ancora all'art. 3 Cost. sotto il profilo della parità di trattamento, e agli artt. 24 e 113 Cost., in quanto, allorché venga in rilievo la variazione nel tempo delle forme della tutela processuale, da un lato, la successione delle leggi, purché rispondente a criteri di ragionevolezza, non può mai porsi come fonte di illegittime discriminazioni, costituendo di per sé il fluire del tempo un fattore di disomogeneità delle situazioni poste a confronto; dall'altro, la garanzia di azione in giudizio per ottenere tutela dei propri diritti o interessi non richiede necessariamente l'uniformità degli strumenti a tal fine apprestati dal legislatore.