(massima n. 1)
Nella vendita (anche internazionale) di cose mobili da piazza a piazza, il contratto di trasporto si inserisce nella vicenda contrattuale come modalitą esecutiva di essa ed il venditore si fa sostituire nella prestazione di consegnare la cosa, con effetto liberatorio, dal vettore e dallo spedizioniere che assumono, cosģ, la veste di ausiliari ex lege del compratore, a prescindere da una effettiva volontą di quest'ultimo in tal senso, con la conseguenza che il venditore, salvo espresso patto contrario, non risponde dell'inadempimento del vettore, come dovrebbe secondo i principi generali dettati dall'art. 1228 c.c., e non ne risponde neppure in presenza della clausola C.F. o C.I.F. che attiene soltanto all'assunzione del costo del nolo da parte di esso venditore, salvo, beninteso, che sia provata una sua colpa per non aver scelto il vettore o lo spedizioniere secondo quanto contrattualmente convenuto ovvero le modalitą e le regole imposte dalla comune diligenza.