(massima n. 1)
L'efficacia normativa transitoria dei contratti collettivi corporativi, in forza dell'art. 43, D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369, permane anche con riguardo ai rapporti costituiti dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo, solo ove questi non siano riconducibili sotto la disciplina di contratti collettivi ed accordi economici stipulati successivamente, per difetto del presupposto della rappresentanza volontaria. Quando, invece, tale presupposto sussista, la disciplina post-corporativa prevale su quella corporativa, ancorché ciò si traduca in una modifica in peius per il prestatore di lavoro.