(massima n. 1)
Al rapporto d'opera professionale dei medici convenzionati non si applica l'art. 31 della legge n. 300 del 1970, dovendosi escludere - come anche affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 3 del 1998 - una assimilazione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, seppure parasubordinato, attese le differenze di struttura e finalitā della relative discipline e ben potendo, le prestazioni previdenziali essere differenziate anche tra categorie di lavoratori (Corte cost. n. 31 del 1986 e 181 del 1993). La relativa disciplina, peraltro, č suscettibile di essere estesa - come attuato con l'art. 24 del d.P.R. n. 500 del 1996 per i periodi successivi alla sua entrata in vigore - in via pattizia ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833 del 1978, venendosi in tal modo ad ampliare l'ambito della tutele giā normativamente concesse e non ad introdurre nuove forme di previdenza a soggetti che ne siano sprovvisti.Conseguentemente, restano privi di fondamento giuridico i dubbi di costituzionalitā dell'art. 31 dello Statuto e dell'art. 48 della legge n. 833 del 1978 per violazione degli articoli 3, 35, 38, 51 e 97 Cost., nonché dell'art. 10 Cost. in relazione alla Convenzione di Strasburgo del 1985 (nella specie, la S.C., sulla base del principio enunciato, ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva rigettato la domanda di medico specialista convenzionato che, nel periodo dal 1977 al 1983 e dal 1984 al 1993, era stato in aspettativa per aver svolto una funzione elettiva pubblica senza che l'USL competente provvedesse a versare in suo favore i contributi previdenziali). (Rigetta, App. Napoli, 10 Agosto 2004).