(massima n. 1)
La rimessione da parte del venditore al vettore o allo spedizioniere delle cose da trasportare in luogo diverso libera per volontà di legge il venditore stesso dall'obbligo della consegna, a norma dell'art. 1510, secondo comma c.c. Tuttavia, quando non vi sia contestazione né dell'avvenuta rimessione al vettore o allo spedizioniere dei pacchi contenenti la merce né dell'integrità dei pacchi stessi, ma il compratore contesti il contenuto dei pacchi in relazione all'obbligo del venditore di consegnare tutta la merce oggetto della vendita, nella quantità convenuta, incombe sul venditore stesso la prova di aver consegnato al compratore tutta la merce, e tale prova non può essere costituita dalla fattura di accompagnamento dei pacchi sottoscritta dal compratore e restituita al vettore allo spedizioniere al momento della loro ricezione e prima della loro apertura, dato che tale fattura fornisce la prova dell'avvenuta ricezione dei pacchi stessi e, mancando una riserva, anche dell'integrità del loro imballaggio, ma non del loro contenuto.