(massima n. 1)
L'art. 82, comma terzo, d.lgs. n. 267 del 2000 che prevede, a favore degli amministratori locali titolari di funzioni pubbliche elettive, l'esonero dal divieto di cumulo tra trattamento pensionistico e indennitā percepite, non č applicabile, in via analogica, ai titolari di cariche sindacali avuto riguardo ai compensi percepiti in tale veste, potendosi configurare - al di fuori dell'ambito delle funzioni pubbliche e in presenza di un rapporto intercorrente con un soggetto privato (anche svolgente attivitā di rilievo costituzionale ex art. 39 Cost.) - esclusivamente una attivitā gratuita ovvero un rapporto di lavoro, subordinato od autonomo, che, in quanto tale, č assoggettato alla tutela di cui agli artt. 35 e 36 Cost., mentre, tra l'esercizio delle funzioni elettive - che dā luogo ad un rapporto di servizio onorario - ed il compenso per tale esercizio, resta escluso, ai sensi dell'art. 54 Cost., qualsiasi connotato di sinallagmaticitā; ne consegue, inoltre, che, per le medesime ragioni, č manifestamente infondato il dubbio di costituzionalitā della norma per lesione degli artt. 3 e 51 Cost. (Rigetta, App. Firenze, 6 Luglio 2005).