(massima n. 1)
In applicazione del principio secondo il quale l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, in attuazione dell'art. 38 Cost., dà rilievo non già, restrittivamente, al cosiddetto rischio professionale, come tradizionalmente inteso, ma a tutti gli infortuni in stretto rapporto di connessione con l'attività protetta, tale assicurazione copre, quanto agli artigiani, anche le ulteriori attività complementari e sussidiarie che il lavoratore debba compiere all'esterno dei locali ove si svolge la lavorazione. Tra queste non può non ricomprendersi l'attività certamente lavorativa costituita dalla redazione del preventivo da sottoporre al potenziale cliente, atteso il nesso indissolubile tra attività di redazione del preventivo e successiva attività artigianale, sia pure condizionata alla verifica, e alla scelta, del committente. Una diversa interpretazione arrecherebbe un "vulnus" alla norma costituzionale (artt. 3, 4, 35 e 38 Cost.), in quanto verrebbe lasciata scoperta una fase preparatoria del lavoro artigianale manuale, essenziale per il conseguimento dei fini individuali di iniziativa economica e altrettanto meritevole di tutela del momento realizzativo dell'attività, nella quale, peraltro, la copertura assicurativa scatterebbe ove l'incidente occorresse al lavorante d'impresa artigiana e non al suo titolare o artigiano individuale. (v. Corte Cost. sent. n. 100 del 1991).